Decreto pubblicato il 7 Marzo del 1841 sul "Giornale d'Intendenza di Terra d'Otranto"

Ai signori i Sottintendenti, Giudici Regi e Sindaci della Provincia. Signori, Sua eccellenza il Ministro della Polizia Generale con Ministeriale de' 15 Febbraio p.p. mi comunica quanto segue:
E' stato in vari tempi iteratamene divietato alle bande musicali nelle Provincie il vestir un abito militare, se non che alcuni Comuni, avendo avuto talvolta l'alto onore di accogliere nelle loro mura il nostro adorato Sovrano, implorarono, ed ottennero, dalla Real Clemenza, il permesso d'indossare una divisa delle rispettive bande.Ora mostrandosi queste mal combinate, e d'altra parte rendute essendosi quasi generali le dimande di somiglianti permessi, Sua Maestà volendo esaudire tali richieste, ma in modo regolare e convenevole, tenendo altresì presenti i motivi degli antecedenti divieti, ha degnata a provarne un modello da indossarsi indistintamente da tutte le bande municipali de'paesi, le quali bramassero, senza potersi in un modo o per qualsivoglia circostanza menomamente alterare; chiamandone però strettamente responsabili gl'Intendenti e le Autorità locali, le quali dovranno lo spesso ispezionarle, o farlo eseguire da persone di loro fiducia: nella intelligenza che i componenti delle bande debbano omniamente far parte della Guardia Urbana del rispettivo Comune. Posto ciò rimane vietata ogni altra divisa o uniforme che per poco sia diversa da allora prescritto; se non ché a quelle sole bande, che in atto per effetto di interior permesso, come si è detto, si trovassero già munite di uniformi (i quali a quest'ora debbono credersi già consumati o vicino a divenirlo), si permetterà di continuare a farne uso, se lor piace, per altri sei mesi, al qual termine dovranno essere impreteribilmente disfatti. Pregandola, Sig. Intendente, di emettere nell'ambito di sua giurisdizione il dispositivo opportuno, per l'esatto adempimento di quanto le ho con questa additato, le trasmetto copia del figurino che servir debbe di modello. Ora per far rimanere eseguite tali Superiori prescrizioni, manifesto alle SS. LL. come l'abito anzidetto di cui figurino è reperibile presso l'Intendenza, e le rispettive Sotto Intendenze, si compone cioè: Uniforme corto di panno bleu con collaro e paramani rossi; bottoni lisci di metallo bianco e mezze spalline di cotone bianco con tre occhietti rossi in punta. Pantalone bianco o di panno bleu secondo le stagioni. Cappello nero tondo con falda lunga al lato dritto ed alzata sin fuori all'estremità del cappello dove viene collocato un pennacchio bianco a salice piangente, ed una fascia di cuojo lucido, che circonda la testa del cappello, vi verrà indicata la provincia di cui la banda appartiene. Un brich è con cinturino al di sotto dell'uniforme. I Signori Sottointendenti pe' rispettivi Distretti ed i Giudici Regi pel primo Distretto avranno cura verificare nei stati già compilati in seguito alla circolare della Intendenza del dì 22 agosto ultimo, num. 3303, quali bande siano vestite, e chiamando i capi di esse faran loro sentire che dopo l'improrogabile termine di sei mesi non è più permesso loro di vestire l'uniforme di cui sono ora muniti, ed elasso un tal tempo ove vogliono vestirne uno, debbano munirsi di quello secondo l'anzidetto modello. Faranno li sudetti funzionari a scrivere negli allistamenti della Guardia Urbana tutti quelli componenti delle bande, che non vi si trovano compresi attualmente, e quantevolte vi fossero di quelli che non hanno i requisiti necessari per appartenere in detta forza, me lo faranno conoscere pel di più che si conviene. Richiamo finalmente l'attenzione de' suddetti Signori […] per la esatta osservanza degli ordini dati […] e nell'accusarmi sul momento ricezione della presente, non mancheranno a tempo opportuno e specialmente dopo l'elasso de' mentovati sei mesi val dire dopo il mese di agosto del corrente anno, assicurarmi di essere state esattamente adempite tali Superiori disposizioni. L'intendente Marchese della Cerda. Il Segretario Generale L. Terzi

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